Scatta la limitazione alla circolazione stradale per il 2026 sull’isola di Capri: ecco il decreto del presidente Fico
Con decreto presidenziale numero 22/2026 firmato da Roberto Fico, presidente della Regione Campania, sono scattate le limitazioni alla circolazione stradale per il 2026 sull’isola di Capri. Questi i divieti contenuti nel decreto: “Sono vietati, per i periodi 30 marzo 2026 – 2 novembre 2026 e 28 dicembre 2026 – 3 gennaio 2027, l’afflusso e la circolazione sull’Isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non appartenenti alla popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri ed Anacapri. Gli aventi diritto dovranno procedere alla registrazione del veicolo presso il Corpo di Polizia Municipale che rilascerà apposito contrassegno, unico documento utile per la circolazione. Sono vietati nello stesso periodo anche imbarco e circolazione dei veicoli a noleggio e con targa estera”.
Sono previste alcune deroghe: tra queste, possono circolare regolarmente autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti, a qualunque titolo documentato, a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei Comuni dell’isola, ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. A tal proposito i comuni isolani dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso.
Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull’isola di Capri e di circolazione nei Comuni di Capri ed Anacapri. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull’isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.
Chiunque violi i divieti di cui al decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00 come previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia.
