Aperture invernali, il Tar respinge la richiesta di sospensiva avanzata dai bar e “salva” il regolamento del Comune di Capri

Aperture invernali, il Tar respinge la richiesta di sospensiva avanzata dai bar e “salva” il regolamento del Comune di Capri

Il Tar Campania, sezione settima, ha respinto l’istanza cautelare avanzata dai titolari dei quattro bar della Piazzetta di Capri e ha “salvato” il “Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio comunale numero 8 del 24 febbraio 2026. Gli esercenti avevano fatto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per chiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del regolamento con il quale il Comune era intervenuto per disciplinare le chiusure dei bar nel periodo invernale.

I giudici scrivono, prima facie, che “il ricorso non appare suffragato dal requisito del fumus boni iuris, dovendosi necessariamente distinguere il piano della libertà di iniziativa economica, invocato dalla ricorrente, e specificatamente attinente all’organizzazione dell’attività imprenditoriale, da quello della gestione del bene pubblico, concernente, propriamente, il potere dell’Amministrazione di conformare l’utilizzo del patrimonio comunale al fine di soddisfare primariamente il pubblico interesse”.

“Con il Regolamento gravato, il Comune – scrive il Tar – non impone un obbligo assoluto di apertura o specifici orari dell’attività commerciale ma disciplina esclusivamente l’uso di un bene pubblico dato in concessione, prevedendo, nella specie, che i concessionari debbano assicurarne un uso effettivo per un periodo minimo dell’anno, salva la possibilità di coordinarsi tra loro, mediante accordo, così da garantire a turno tale periodo minimo”.

Il Tar ritiene pertanto che “tale misura sia ragionevolmente volta ad assicurare che il suolo pubblico sia utilizzato, nel pubblico interesse, in modo effettivo, razionale e coerente con la finalità per la quale viene sottratto alla fruizione generale della collettività”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale aggiunge che “non sembra, altresì, ravvisabile alcuna palese violazione del principio di proporzionalità, nella considerazione che, in disparte l’eliminazione della retroattività delle disposizioni e la previsione di una maggiore graduazione nella irrogazione della sanzione come da proposta di modifica al vaglio della prossima seduta del Consiglio comunale: a) il Regolamento non introduce divieti assoluti né impone la simultanea apertura di tutti gli esercizi prospettando soluzioni flessibili nel consentire agli operatori di coordinarsi tra loro, con previsione di un meccanismo di esenzione fondato sulla presenza minima di esercizi aperti nel periodo ottobre-marzo riservandosi una specifica deroga in caso di forza maggiore; b) la misura prevista dall’art. 58, punto 8, da rimodularsi come da proposta di modifica di regolamento, allo stato, all’esame delle parti interessate, non ha carattere espulsivo né definitivamente ablatorio, consistendo in una sospensione temporanea della concessione del suolo pubblico per un periodo limitato, compreso tra n° 10 e n° 20 giorni, senza incidere sulla permanenza del rapporto concessorio”.

“In definitiva, la disciplina impugnata non sembra porsi in contrasto con la normativa invocata dalla ricorrente né con il principio di libertà dell’iniziativa economica privata, il quale non esclude il potere dell’Amministrazione di regolare l’utilizzo del suolo pubblico, soprattutto quando tale utilizzo incida su beni e spazi di particolare rilievo collettivo”, sottolinea il Tar, che stima, altresì, “insussistente il lamentato pregiudizio grave e irreparabile dedotto, per essere la lesione prospettata futura ed eventuale”.

La settima sezione ritiene, pertanto, che “la domanda cautelare sia priva del necessario requisito dell’attualità del danno, non essendo stato adottato alcun atto applicativo idoneo a incidere in modo attuale sulla disponibilità delle aree concesse ed essendo ancora in corso l’interlocuzione tra il Comune, le associazioni di categoria e gli esercenti interessati al fine dell’adozione di opportune modifiche al Regolamento contestato, per le quali è già calendarizzata la prossima discussione in Consiglio comunale prevista per il 21 maggio 2026”.

Le ordinanze con le quali viene respinta l’istanza cautelare avanzata dalle aziende ricorrenti sono state pubblicate sul portale della giustizia amministrativa. Il Regolamento quindi resta totalmente in vigore, nell’attesa delle decisioni che verranno assunte nel giudizio di merito da parte dei giudici amministrativi.





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